L’ iter burocratico per giungere al “permesso di demolire”
A seguito della costituzione, del soggetto promotore, il comitato cittadino denominato Finis Terrae, ha provveduto attraverso il suo rappresentante legale alla stipula davanti al notaio di un preliminare di vendita subordinando il trasferimento definitivo della proprietà e il versamento dell’importo pattuito all’ avvenuto espletamento della pratica di condono edilizio.
La domanda di sanatoria al Comune per la realizzazione del fabbricato veniva già inoltrata nel marzo del 95 dalla intestataria della proprietà (ai sensi della Legge 724/1994 e successive integrazioni) e a tal fine la stessa ebbe a versare un oblazione di 2.000.000 £ (1.000 €). Nel ‘97 fu richiesto ad integrazione della pratica il parere ex art.7 della Legge 1497/39 (vincolo paesaggistico) integrato nel 2001 con ulteriori atti ma rilasciato solo a seguito del nostro contratto in data 5 agosto del 2004.
Il parere della Sopraintendenza a tutela del paesaggio autorizza finalmente il nostro Ufficio tecnico a rilasciare permesso di costruire in sanatoria dell’abuso arrecato al territorio.
Versate le somme relative alla contravvenzione amministrativa nelle casse dell’Erario Pubblico con il permesso di costruire da parte dell’ufficio tecnico del comune di Tricase il contratto controfirmato in data 21 aprile 2005 dagli attori in gioco segna definitivamente l’inizio della campagna e attribuisce al nuovo avente causa l’arduo compito di interpretare un simbolico ed esemplare comportamento davanti a tutta la comunità di cittadini spettatori e potenziali fruitori della bellezza di quel suggestivo angolo di terra salentina.
Da questo momento inizia dentro il castello kafkiano per la pratica di autorizzazione a demolire la vera avventura degli amici di CoppulaTisa. Per demolire, scopriamo che bisogna vincolare la nostra demolizione ad una ulteriore edificazione, paradossalmente: è come se l’attuale proprietario fosse obbligato a garantire lo “ius edificandi” concesso in sanatoria rispetto a quanto invece prevede la regola generale a tutela di un interesse comune come quello della bellezza del paesaggio.
Con la procedura di sanatoria il territorio ha subito una modifica della destinazione d’uso e allora per distruggere ciò che la sopraintendenza ha contribuito a sanare è necessario acquisire un altro parere ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale N°8/95.
Ma per il rilascio da parte del nostro ufficio tecnico del permesso a demolire è necessario, quindi un nuovo parere della sopraintendenza che si esprimerà sull’impatto della demolizione dello stesso rudere originariamente costruito in violazione del vincolo paesaggistico.
L’esperienza diventa più divertente e grottesca quando associata alla prassi amministrativa diventa elaborato tecnico: relazione tecnica illustrativa dell’intervento, una tavola per l’inquadramento urbanistico, pianta prospetto e sezione dell’abbattimento, una relazione di compatibilità di ciò che non ci sarà più rispetto alle previsioni del piano territoriale tematico (PUTT).
Il 30 giugno finalmente la Commissione edilizia di Tricase rilascia il parere positivo alla demolizione al nuovo e inconsueto proprietario.




